GAS

GIORDANO BRUNO

Il Gruppo di Acquisto Solidale (GAS) è un gruppo di persone che acquistano insieme, seguendo il principio della solidarietà che li porta a preferire produttori piccoli e locali, rispettosi dell’ambiente e delle persone con cui entrare in relazione diretta . Il Gruppo vuole sviluppare un sistema di Filiera Corta che agisce nell’ambito di un consumo critico e solidale. Chiunque condivida le finalità e i metodi del gruppo e si impegni a rispettarne il carattere solidaristico può aderire.

Il gruppo è senza scopo di lucro.

“Uniti per risparmiare, rispettare l’ambiente e costruire un futuro più sicuro.”

Aderire al GAS “Nascere in Puglia” significa acquistare prodotti locali di alta qualità a prezzi più convenienti, grazie agli acquisti collettivi.
In questo modo si riduce l’ impatto ambientale degli acquisti attraverso la promozione della filiera corta, del km 0 e dei prodotti biologici.
Il GAS , infatti, supporta i produttori locali in difficoltà, promuovendo un’economia locale più forte e resiliente.
il GAS “Nascere in Puglia ” dell’Associazione Giordano Bruno è un modo sicuro e conveniente per acquistare cibo sano e sostenibile per la famiglia.
Inoltre si rivolge a tutti coloro che sono attenti alla sostenibilità, a coloro che sono sensibili ai temi ambientali e alla riduzione degli sprechi.
Intendiamo coinvolgere anche chi è più attento al risparmio perché comprare insieme ad altri può portare anche un vantaggio economico.
Quindi se sei amante del cibo locale e biologico: compra dai piccoli produttori così ti sarà garantita alta qualità dei prodotti e trasparenza dei processi di produzione! .

GAS

Giordano Bruno

Gli Obiettivi generali del GAS, sono quelli di sviluppare e mettere in pratica il consumo critico.

Promuovere

Promuovere la filiera corta, sostenendo quell’insieme di attività che prevedono un rapporto più diretto tra produttori agricoli e consumatori finali dei prodotti.

Rendere

Rendere trasparenti i prezzi e contenerli ad un livello congruo con il costo effettivo sostenuto dal produttore, riducendo i ricarichi dovuti alla commercializzazione.

Garantire

Garantire al consumatore finale un prodotto di qualità, privo di inquinanti e contaminanti, realizzato nel rispetto delle buone pratiche agricole senza l’utilizzo di prodotti chimici.
Promuovere la filiera corta nel rispetto dei principi della riduzione dell’imballaggio dei rifiuti.
Promuovere l’attenzione ed il rispetto delle risorse, naturali e materiali, dei saperi e delle tecniche tradizionali.
Promuovere il consumo dei prodotti tipici tradizionali e locali.

Sintesi

Promozione dei prodotti agricoli a km0, oltre che all’ampliamento della rete dei fruitori e dei fornitori dei prodotti agricoli attraverso azioni finalizzate alla gestione e potenziamento dell’attività di consegna/ritiro da parte del GAS di prodotti a chilometro zero reperiti presso i “piccoli produttori agricoli” mediante una piattaforma telematica finalizzata alla gestione e potenziamento dell’attività di consegna/ritiro da parte del GAS di prodotti a chilometro zero reperiti presso i “piccoli produttori agricoli”.

Si è avviato un piano di marketing volto a diffondere la conoscenza delle tematiche relative all’economia solidale e ad attività di formazione e sensibilizzazione rivolte allo sviluppo delle attività solidali e del consumo consapevole.

Eventi

L’obiettivo principale è stato quello di coinvolgere persone che sarebbero state difficilmente raggiungibili attraverso una concreta attività di economia solidale. I gruppi-target sono state le famiglie , gli anziani, i singoli cittadini, le fasce più deboli della popolazione, cercando di favorire il riallacciarsi delle relazioni comunitarie.

Cos’è un GAS?

Gruppi di Acquisto Solidale sono associazioni di cittadini che si organizzano insieme per acquistare prodotti alimentari o di uso quotidiano. La loro unicità sta nel principio della solidarietà, che promuove una stretta relazione con piccoli produttori locali che rispettano l’ambiente e le persone.

Caratteristiche Principali

Un GAS si distingue per essere:

  • Piccolo: Favorisce relazioni strette tra i membri e una gestione semplice.
  • Locale: Rafforza il legame con il territorio e i produttori locali.
  • Solidale: Sottolinea il rispetto per l’ambiente e la giustizia nei confronti dei piccoli produttori e delle comunità meno privilegiate.

La solidarietà è un criterio guida nella scelta dei prodotti. Essa si estende oltre il gruppo, raggiungendo i produttori, l’ambiente e chiunque possa essere colpito dalle pratiche ingiuste di sviluppo.

 

Ogni GAS ha ragioni proprie, spesso legate alla ricerca di alternative al modello di consumo tradizionale. Il gruppo diventa un supporto fondamentale nell’individuare soluzioni alternative e sostenibili.

Come Funziona un GAS?

I gruppi cercano prodotti da piccoli produttori locali, privilegiando prodotti biologici o ecologici. I GAS non mirano a ridurre i prezzi a spese dei produttori. Si cercano le condizioni migliori per entrambi, con un prezzo giusto e spesso con un risparmio rispetto ai circuiti distributivi tradizionali.

Ogni gruppo si organizza autonomamente, seguendo criteri comuni. È possibile contattare un GAS locale per comprendere meglio l’organizzazione.

Partecipare ad un GAS può essere un’esperienza sociale e formativa, accompagnata spesso da momenti conviviali.

Una Rete Nazionale e Locale

I GAS sono collegati tra loro in una rete che facilita lo scambio di informazioni e supporto. Esistono anche numerose reti locali per coordinare gli acquisti e organizzare iniziative comuni.

Attualmente in Italia, si stima che esistano almeno il doppio dei 1000 GAS censiti.

Di seguito elenchiamo solo alcuni esempi di piattaforme web che promuovono la nascita e la gestione dei GAS, offrendo la possibilità di consultare mappe interattive per trovare il Gruppo di acquisto solidale più vicino:

Un esempio pratico

Immagina un gruppo di amici o vicini che si unisce per acquistare insieme verdure fresche dal contadino locale. Lo fanno non solo per risparmiare, ma anche per sostenere l’ambiente e la comunità locale. Questo è un gruppo di acquisto solidale.

Come funzionano? I membri del gruppo si mettono d’accordo su cosa comprare e poi dividono tra loro la spesa e i prodotti. Non stanno cercando di fare profitto; vogliono semplicemente comprare cose buone e utili insieme.

Qual è la legge della Regione Puglia che regola questi gruppi? L.R. N. 43/2012

Qual è la differenza tra un gruppo di acquisto e un acquisto occasionale? Se gli stessi amici si uniscono solo una volta per comprare qualcosa insieme, senza un obiettivo etico o di solidarietà, non è un gruppo di acquisto solidale. Deve esserci una certa organizzazione e regolarità nel loro acquisto condiviso, per questo motivo molti Gruppi di Acquisto Solidale adottano la forma giuridica di un’associazione senza scopo di lucro.

Il richiedente presenta la domanda di registrazione della denominazione firmata digitalmente dal legale rappresentante del richiedente e in regola con le norme sul bollo di cui al D.P.R. n. 642/1972 e successive modifiche, contestualmente al Ministero e alla Regione, nel cui territorio ricade il prodotto oggetto di registrazione, ai seguenti indirizzi di PEC: Gruppi di Acquisto Solidale sono associazioni di cittadini che si organizzano insieme per acquistare prodotti alimentari o di uso quotidiano. La loro unicità sta nel principio della solidarietà, che promuove una stretta relazione con piccoli produttori locali che rispettano l’ambiente e le persone.

Il richiedente presenta la domanda di registrazione della denominazione firmata digitalmente dal legale rappresentante del richiedente e in regola con le norme sul bollo di cui al D.P.R. n. 642/1972 e successive modifiche, contestualmente al Ministero e alla Regione, nel cui territorio ricade il prodotto oggetto di registrazione, ai seguenti indirizzi di PEC:

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
Direzione generale per la promozione della qualità Agroalimentare e dell’ippica – Ufficio PQAI IV

PEC: saq4@pec.politicheagricole.gov.it

Regione Puglia
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed ambientale
Sezione Competitività delle Filiere agroalimentari
Servizio Associazionismo Qualità e Mercati

PEC: assoqualita@pec.rupar.puglia.it

  • atto costitutivo e/o statuto dell’associazione;
  • delibera assembleare dalla quale risulti la volontà dei produttori di presentare domanda per la registrazione della DOP o IGP qualora tale previsione non sia contenuta nell’atto costitutivo o nello statuto;
  • disciplinare di produzione;
  • nome, indirizzo e recapiti del soggetto legittimato e dell’autorità o dell’organismo che verifica il rispetto delle disposizioni di cui al disciplinare di produzione;
  • relazione storica;
  • relazione socio-economica ;
  • relazione tecnica;
  • cartografia;
  • documento unico redatto in conformità a quanto previsto dall’allegato I del Reg. (UE) n.668/2014.

Per approfondire: art. 6 DM 14/10/2013 – DDS 49 del 11/02/2021

Articolo 1
Denominazione

Inserire il nome da proteggere come denominazione di origine o indicazione geografica, quale utilizzata nel commercio o nel linguaggio comune, e solo nelle lingue attualmente o storicamente utilizzate per descrivere il prodotto specifico nella zona geografica delimitata (art. 54 Reg. UE 2024/1143)

Articolo 2 
Caratteristiche del prodotto

Inserire la descrizione del prodotto, comprese se del caso le materie prime, nonché le principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche od organolettiche del prodotto (art. 54 Reg. UE 2024/1143);

Articolo 3 
Area di produzione

Per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, la zona geografica deve essere delimitata in modo preciso e univoco, facendo riferimento nella misura del possibile a confini fisici o amministrativi (art. 2 Reg. UE 668/2014)

Articolo 4
Prova dell’origine

Inserire gli elementi che dimostrano che il prodotto è originario della zona geografica delimitata.

Il disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un’indicazione geografica protetta contiene le procedure che gli operatori devono istituire per fornire gli elementi relativi alla prova dell’origine per quanto riguarda il prodotto, le materie prime, i mangimi e gli altri elementi che, secondo il disciplinare, devono provenire dalla zona geografica delimitata (art. 4, co. 1 Reg. UE 668/2014). 

Articolo 5
Metodo di ottenimento

Inserire la descrizione del metodo di ottenimento del prodotto e, se del caso, dei metodi locali, leali e costanti nonché informazioni relative al confezionamento, quando il gruppo richiedente stabilisce in tal senso e fornisce sufficienti motivazioni specifiche per prodotto per cui il confezionamento deve aver luogo nella zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità, garantire l’origine o assicurare il controllo, tenendo conto del diritto dell’Unione, in particolare della libera circolazione dei prodotti e della libera prestazione di servizi (art. 54 Reg. UE 2024/1143).

Le descrizione del metodo di produzione riguarda esclusivamente il metodo di produzione in uso. La descrizione comprende le pratiche tradizionali solo se sono tuttora seguite. È descritto esclusivamente il metodo necessario per ottenere un prodotto specifico, in modo
da permetterne la riproduzione ovunque. (art. 7, co. 2 Reg. UE 668/2014). 

Articolo 6
Legame con l’ambiente

È necessario inserire gli elementi che stabiliscono: 
Nel caso di DOP il legame fra la qualità o le caratteristiche del prodotto e l’ambiente geografico di cui all’articolo 5; o 
Nel caso di IGP il legame fra una data qualità, la reputazione o un’altra caratteristica del prodotto e l’origine geografica; 

Articolo 7
Controlli

È necessario inserire il nome, l’indirizzo, i recapiti telefonici nonché un indirizzo di PEC delle autorità designate o il nome e l’indirizzo degli organismi di controllo che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare di produzione a norma dell’art. 39 del Reg. UE 2024/1143, e i relativi compiti specifici;

Articolo 8
Etichettatura
 
Inserire qualsiasi regola specifica per l’etichettatura del prodotto in questione (art. 54 Reg. UE 2024/1143);

In merito alle domande di modifica del disciplinare di DOP o di IGP si applica la procedura prevista per le domande di registrazione.

Le modifiche del disciplinare sono classificate in due categorie in base alla loro rilevanza: modifiche dell’Unione, che richiedono una procedura di opposizione a livello di Unione, e modifiche ordinarie che sono gestite a livello di Stato membro o di paese terzo.

Per «modifica dell’Unione» si intende una modifica di disciplinare che comporta un cambiamento del documento unico o del suo equivalente e:

  1. a) comprende un cambiamento del nome o dell’uso del nome;
  2. b) rischia di annullare il legame con la zona geografica di cui al documento unico; oppure
  3. c) comporta ulteriori restrizioni alla commercializzazione del prodotto.

Per «modifica ordinaria» si intende qualsiasi modifica al disciplinare che non sia una modifica dell’Unione.

La modifica di un disciplinare può essere richiesta dal consorzio di tutela incaricato dal Ministero o in sua assenza da soggetti immessi nel sistema di controllo della denominazione per la quale si chiede la modifica del disciplinare che rappresentino almeno il 51% della produzione controllata dell’ultimo anno solare/campagna produttiva nonché una percentuale pari almeno al 30% delle imprese inserite nel sistema di controllo. In caso di assenza di produzione, la modifica è richiesta dai 2/3 dei produttori iscritti all’organismo di controllo.

Per approfondire: 
art. 24 Reg. (UE) n. 2024/1143
Reg. (UE) n. 668/2014
art. 13 DM 14/10/2013

Per le modifiche temporanee del disciplinare:
art. 24, co.5 Reg. (UE) n. 2024/1143

In caso di presentazione della domanda di registrazione di STG, si applica la procedura prevista dal Reg. (UE) 2024/1143 e dal Titolo III del DM 14 ottobre 2013.

Il richiedente presenta la domanda di registrazione della denominazione firmata digitalmente dal legale rappresentante del richiedente e in regola con le norme sul bollo di cui al D.P.R. n. 642/1972 e successive modifiche, contestualmente al Ministero e alla Regione, nel cui territorio ricade il prodotto oggetto di registrazione, ai seguenti indirizzi di PEC: Gruppi di Acquisto Solidale sono associazioni di cittadini che si organizzano insieme per acquistare prodotti alimentari o di uso quotidiano. La loro unicità sta nel principio della solidarietà, che promuove una stretta relazione con piccoli produttori locali che rispettano l’ambiente e le persone.

Il richiedente presenta la domanda di registrazione della denominazione firmata digitalmente dal legale rappresentante del richiedente e in regola con le norme sul bollo di cui al D.P.R. n. 642/1972 e successive modifiche, contestualmente al Ministero e alla Regione, nel cui territorio ricade il prodotto oggetto di registrazione, ai seguenti indirizzi di PEC:

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
Direzione generale per la promozione della qualità Agroalimentare e dell’ippica – Ufficio PQAI IV

PEC: saq4@pec.politicheagricole.gov.it

Regione Puglia
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed ambientale
Sezione Competitività delle Filiere agroalimentari
Servizio Associazionismo Qualità e Mercati

PEC: assoqualita@pec.rupar.puglia.it

  • atto costitutivo e/o statuto dell’associazione;
  • delibera assembleare dalla quale risulti la volontà dei produttori di presentare domanda per la registrazione della DOP o IGP qualora tale previsione non sia contenuta nell’atto costitutivo o nello statuto;
  • disciplinare di produzione;
  • nome, indirizzo e recapiti del soggetto legittimato e dell’autorità o dell’organismo che verifica il rispetto delle disposizioni di cui al disciplinare di produzione;
  • relazione storica;
  • relazione socio-economica ;
  • relazione tecnica;
  • cartografia;
  • documento unico redatto in conformità a quanto previsto dall’allegato I del Reg. (UE) n.668/2014.

Per approfondire: art. 6 DM 14/10/2013 – DDS 49 del 11/02/2021

Articolo 1
Denominazione

Inserire il nome da proteggere come denominazione di origine o indicazione geografica, quale utilizzata nel commercio o nel linguaggio comune, e solo nelle lingue attualmente o storicamente utilizzate per descrivere il prodotto specifico nella zona geografica delimitata (art. 54 Reg. UE 2024/1143)

Articolo 2 
Caratteristiche del prodotto

Inserire la descrizione del prodotto, comprese se del caso le materie prime, nonché le principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche od organolettiche del prodotto (art. 54 Reg. UE 2024/1143);

Articolo 3 
Area di produzione

Per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, la zona geografica deve essere delimitata in modo preciso e univoco, facendo riferimento nella misura del possibile a confini fisici o amministrativi (art. 2 Reg. UE 668/2014)

Articolo 4
Prova dell’origine

Inserire gli elementi che dimostrano che il prodotto è originario della zona geografica delimitata.

Il disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un’indicazione geografica protetta contiene le procedure che gli operatori devono istituire per fornire gli elementi relativi alla prova dell’origine per quanto riguarda il prodotto, le materie prime, i mangimi e gli altri elementi che, secondo il disciplinare, devono provenire dalla zona geografica delimitata (art. 4, co. 1 Reg. UE 668/2014). 

Articolo 5
Metodo di ottenimento

Inserire la descrizione del metodo di ottenimento del prodotto e, se del caso, dei metodi locali, leali e costanti nonché informazioni relative al confezionamento, quando il gruppo richiedente stabilisce in tal senso e fornisce sufficienti motivazioni specifiche per prodotto per cui il confezionamento deve aver luogo nella zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità, garantire l’origine o assicurare il controllo, tenendo conto del diritto dell’Unione, in particolare della libera circolazione dei prodotti e della libera prestazione di servizi (art. 54 Reg. UE 2024/1143).

Le descrizione del metodo di produzione riguarda esclusivamente il metodo di produzione in uso. La descrizione comprende le pratiche tradizionali solo se sono tuttora seguite. È descritto esclusivamente il metodo necessario per ottenere un prodotto specifico, in modo
da permetterne la riproduzione ovunque. (art. 7, co. 2 Reg. UE 668/2014). 

Articolo 6
Legame con l’ambiente

È necessario inserire gli elementi che stabiliscono: 
Nel caso di DOP il legame fra la qualità o le caratteristiche del prodotto e l’ambiente geografico di cui all’articolo 5; o 
Nel caso di IGP il legame fra una data qualità, la reputazione o un’altra caratteristica del prodotto e l’origine geografica; 

Articolo 7
Controlli

È necessario inserire il nome, l’indirizzo, i recapiti telefonici nonché un indirizzo di PEC delle autorità designate o il nome e l’indirizzo degli organismi di controllo che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare di produzione a norma dell’art. 39 del Reg. UE 2024/1143, e i relativi compiti specifici;

Articolo 8
Etichettatura
 
Inserire qualsiasi regola specifica per l’etichettatura del prodotto in questione (art. 54 Reg. UE 2024/1143);

In merito alle domande di modifica del disciplinare di DOP o di IGP si applica la procedura prevista per le domande di registrazione.

Le modifiche del disciplinare sono classificate in due categorie in base alla loro rilevanza: modifiche dell’Unione, che richiedono una procedura di opposizione a livello di Unione, e modifiche ordinarie che sono gestite a livello di Stato membro o di paese terzo.

Per «modifica dell’Unione» si intende una modifica di disciplinare che comporta un cambiamento del documento unico o del suo equivalente e:

  1. a) comprende un cambiamento del nome o dell’uso del nome;
  2. b) rischia di annullare il legame con la zona geografica di cui al documento unico; oppure
  3. c) comporta ulteriori restrizioni alla commercializzazione del prodotto.

Per «modifica ordinaria» si intende qualsiasi modifica al disciplinare che non sia una modifica dell’Unione.

La modifica di un disciplinare può essere richiesta dal consorzio di tutela incaricato dal Ministero o in sua assenza da soggetti immessi nel sistema di controllo della denominazione per la quale si chiede la modifica del disciplinare che rappresentino almeno il 51% della produzione controllata dell’ultimo anno solare/campagna produttiva nonché una percentuale pari almeno al 30% delle imprese inserite nel sistema di controllo. In caso di assenza di produzione, la modifica è richiesta dai 2/3 dei produttori iscritti all’organismo di controllo.

Per approfondire: 
art. 24 Reg. (UE) n. 2024/1143
Reg. (UE) n. 668/2014
art. 13 DM 14/10/2013

Per le modifiche temporanee del disciplinare:
art. 24, co.5 Reg. (UE) n. 2024/1143

In caso di presentazione della domanda di registrazione di STG, si applica la procedura prevista dal Reg. (UE) 2024/1143 e dal Titolo III del DM 14 ottobre 2013.

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